Ore di guida e di riposo per gli autisti.

 

Lo scorso 20 agosto 2020 è entrato in vigore il Regolamento UE 1054/2020 che modifica in parte la precedente normativa (CE 561/2006 ) sui tempi di guida e di riposo degli autisti dei mezzi di trasporto di merci e persone. Il mancato rispetto delle regole comporta sanzioni pecuniarie e decurtazione dei punti dalla patente.

 

La Commissione Europea per la Mobilità e i Trasporti ha emanato la norma UE 1054/2020 per regolamentare le ore di guida e di riposo nell'autotrasporto di merci e persone.

 

Secondo la Commissione Europea per la Mobilità e i Trasporti, infatti, la stanchezza gioca un ruolo determinante negli incidenti stradali e regolamentare i tempi di riposo degli addetti ai lavori costituisce un dovere imprescindibile. Quando si viaggia con camion e mezzi pesanti non è consentito guidare ininterrottamente ma è richiesto all’autista il rispetto delle pause alla guida. Il conducente ha l’obbligo di effettuare delle soste di riposo durante il viaggio per tutelare la sua incolumità e quella delle altre persone.

Sicurezza ed efficienza operativa dei mezzi

Oltre alle ragioni legate alla sicurezza, il monitoraggio delle ore di guida e di riposo da parte dell’azienda è giustificato dalla necessità di gestire al meglio la propria flotta.

Il monitoraggio dell’alternanza delle ore di guida e di riposo è estremamente utile per il fleet manager al fine di attuare una gestione operativa più efficace della propria flotta.

In questo, la tecnologia odierna ci fornisce un grande aiuto, permettendoci di avere pieno controllo sui dati inerenti i tempi e le modalità di utilizzo dei mezzi da parte dei conducenti. Chi si occupa di traffico, all’interno delle aziende di trasporto, dispone abbondantemente dei dati messi a disposizione dalla strumentazione con lo scopo di rendere i viaggi dei mezzi sempre più efficienti.

Lo strumento maestro: il cronotachigrafo.

Cronotachigrafo

Il cronotachigrafo è uno strumento essenziale per il controllo e dunque la  gestione dei mezzi. Lo strumento, installato in tutti i veicoli commerciali e industriali circolanti nell’area comunitaria, effettua la misurazione di tre parametri: velocità del veicolo, tempi di guida dell’autista, distanza percorsa.

Non è solo un mezzo utile alle forze dell’ordine per eseguire le verifiche di legge ma è anche un fondamentale strumento di analisi e gestione per il fleet manager di ogni azienda che, combinando i sistemi di geolocalizzazione con il software per tachigrafo digitale di Visirun, sono molto agevolati nel loro lavoro.

 

 

Combinando i sistemi di geolocalizzazione con il software per tachigrafo digitale di Visirun, i fleet manager sono molto agevolati nel loro lavoro.

 

Quali sono dunque i tempi di guida e di riposo imposti dalle normative vigenti?

Ore di guida e di riposo previste dalla normativa

Le norme sulle ore di lavoro dei conducenti mirano a migliorare la sicurezza stradale e a garantire migliori condizioni di lavoro per tutti. Il regolamento è piuttosto ampio e si applica a tutti i conducenti dei veicoli per il trasporto di merci e passeggeri, considerando sia le ore di guida nazionali che quelle internazionali, le lunghe e le brevi distanze, indipendentemente che gli autisti siano dipendenti o lavoratori autonomi.

Secondo il regolamento, le ore di guida non devono eccedere i seguenti parametri:

4 ore continuative giornaliere;

9 ore giornaliere (può essere prolungato fino a 10 ore due volte alla settimana);

56 ore settimanali (90 ore per due settimane).

Il riposo previsto è invece così frazionato:

11 ore giornaliere (o 12 se divise in più momenti separati);

45 ore settimanali

Secondo il regolamento europeo i tempi di guida non devono eccedere le 9 ore giornaliere.

 

Deroghe e opzioni.

Il Regolamento permette il superamento del tempo di guida di un’ora nel caso si stia rientrando in sede o nella propria residenza per il riposo settimanale. L’autista può inoltre superare l’orario di guida giornaliero o settimanale di due ore purché svolga un’interruzione di 30 minuti prima del periodo di guida aggiuntivo.

In una giornata di 9 ore lavorative, dunque, l’autista deve interrompere la guida dopo 4 ore per 45 minuti. Questi 45 minuti di riposo possono anche essere suddivisi in due pause più piccole, di 15 e di 30 minuti.

In una settimana le ore totali non possono essere più di 56 e su due settimane non possono essere più di 90. Il Pacchetto Mobilità ha introdotto la possibilità di accedere a due periodi di riposo ridotti per due settimane consecutive (24 ore al posto di 45 ore) a patto che la terza settimana gli autisti prendano due periodi di riposo compensativi di 21 ore. Tali riposi compensativi dovranno essere collegati a un riposo settimanale regolare nel proprio domicilio.

Nell’arco delle 24 ore è possibile fare un riposo di 11 ore oppure si possono fare due riposi, uno di 3 ore e uno di 9 ore (non invertibili). Il riposo di 9 ore può essere effettuato per un massimo di tre volte a settimana.

Sulle due settimane consecutive la legge prevede due riposi di 45 ore (riposo regolare) oppure un riposo di 45 ore e un riposo ridotto di 24 ore. Nella settimana successiva a quella in cui si è verificata la riduzione bisogna però compensare con un riposo integrativo di almeno 9 ore.

Il diritto di rientrare nel proprio domicilio.

Un punto fermo stabilito dal Pacchetto Mobilità prevede che il riposo settimanale non venga più svolto all’interno del camion ma venga trascorso nell’abitazione o in una struttura ideona i cui costi siano a carico dell’impresa.

 

Il Pacchetto Mobilità prevede che il riposo settimanale non possa più essere svolto all’interno della cabina del camion.

 

Se il viaggio dura molte settimane le nuove norme impongono che gli autisti tornino nel paese del domicilio ogni 2 o 4 settimane.

Un’altra importante modifica introdotta dal documento riguarda la guida con doppio autista. L’autista che non guida può contare la sua interruzione di 45 minuti solo se in questo tempo non sia impegnato ad assistere il conducente attivo.

Il riposo svolto su treni e navi nei trasporti combinati

 

Il Regolamento UE 1054/2020 modifica anche le norme che regolano le ore di riposo degli autisti svolto a bordo di traghetti o treni in presenza di un trasporto combinato.

 

Il Regolamento UE 1054/2020 modifica anche le norme sul riposo svolto a bordo di traghetti o treni in caso di trasporto combinato. L’autista che a bordo consumi un riposo settimanale o giornaliero può svolgere altre attività in due occasioni e per un’ora complessiva. Durante tale riposo, l’azienda deve mettere a disposizione una cabina letto o una branda.

In tutti i casi il periodo di estensione dovrà essere compensato da un riposo equivalente entro la terza settimana successiva. Ogni eventuale deroga deve essere indicata manualmente dall’autista sul disco o sul tabulato del cronotachigrafo.